Statuto
Statuto Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi
(Aggiornato con Delibera CdA n.7 del 15-03-2022)
Art.1
Il Consorzio Intercomunale della Sicilia Nord-orientale, è stato istituito con Decreto dell’Assessore agli Enti Locali della Regione Siciliana n.301/IX del 20/3/1984 ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 60 della legge nazionale 8/6/1990 ,n.142 e della 1.r. n.48 dell’ l 1/12/1991 e ne fanno parte i Comuni: Falcone, Gioiosa Marea, Librizzi, Mazzarrà Sant’Andrea, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri, Patti, Raccuja, San Piero Patti ed è Denominato: “Consorzio Intercomunale Tindari -Nebrodi”.
Art.2
- I Comuni consorziati conferiscono il capitale di dotazione, determinano le finalità e gli indirizzi,approvano gli atti fondamentali.
- Le funzioni del Consorzio sono quelle attribuite dal presente statuto e quelle che l’assemblea potrà attribuire con appositi atti deliberativi in aggiunta a quelle già in essere.
- Le competenze degli organi del Consorzio sono ripartite e si individuano analogicamente in quelle riservate dall’ Ordinamento degli Enti Locali della Regione Sicilia agli organi dei comuni. In particolare spettano all’assemblea le competenze riservate ai Consigli Comunali, al Consiglio di Amministrazione quelle riservate alle Giunte Municipali e al Presidente del C.d.A. quelle che nei Comuni sono riservate al Sindaco.
Art.3
- Il Consorzio ha sede in Patti, Via XX Settembre, n.110. Ha carattere continuativo è sarà amministrato secondo le norme del presente Statuto che si uniformano alle norme dell’U.E. dello Stato Italiano e della Regione Siciliana in quanto applicabili.
- Lo Statuto e l’azione del Consorzio si ispirano ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’art.5 del trattato sull’Unione Europea, nonché dell’art.118 della Costituzione Italiana e dell’art. 2 della legge regionale n.30 del 23 dicembre 2000 e ss. mm. E ii..
- Il Consorzio,nell’ambito della vigente legislazione ,svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- Il Consorzio è Ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione,dall’ordinamento giuridico generale e degli EE.LL. ,tempo per tempo vigente in Sicilia, nell’ambito delle funzioni attribuite dallo Statuto. In tale ambito ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e delle funzioni attribuitigli.
- La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite si applica anche al consorzio per le materie di competenza,per le quali il Consorzio gode di autonomia normativa.
- Al pari dei Comuni , i principi fissati nelle leggi in materia che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa valgono anche per il Consorzio.
Art.4
- Il Consorzio, conformemente agli standard UE, ha lo scopo di realizzare lo sviluppo sociale, culturale, turistico, economico, infrastrutturale e umano dei suoi membri e dei cittadini che risiedono nei comuni appartenenti.
- Al fine di realizzare tale scopo, è necessario intercettare , in armonia con la legislazione vigente i fondi regionali, nazionali e soprattutto quelli comunitari.
- Il Consorzio, dunque, ha,fra gli obiettivi principali quello di fornire lo strumento più agevole ed efficace per il reperimento delle nuove linee di finanziamento UE .
- L’attività amministrativa del Consorzio persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri fissati dall’U.E. Dalle leggi nazionali e regionali nonché di economicità,di efficienza,di efficacia e di pubblicità.
- Gli scopi fondamentali del Consorzio sono inoltre quelli di provvedere all’espletamento della gestione associata di uno o più servizi ed in particolare di quelli sin qui svolti della promozione e della organizzazione turistica, culturale, sociale, ambientale e di tutela della salute.
- Provvederà inoltre ai servizi relativi alla pratica sportiva e alla gestione dei relativi impianti, anche a carattere ricreativo; al trasporto scolastico e degli anziani; alla mensa scolastica; alla protezione civile; Tutti i servizi di competenza dei Comuni.
- Per il conseguimento di detti obiettivi il Consorzio ha facoltà di programmare, progettare e realizzare le opere necessarie per garantire l’espletamento dei servizi in maniera economica ed efficiente, e, comunque, in modo tale da conseguire l’equilibrio dei costi e dei ricavi e quindi di pareggiare il bilancio.‑
- Nell’esercizio della sua attività non può aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
Art.5
1) Sono organi del Consorzio:
- L’Assemblea;
- Il Presidente dell’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Revisore dei Conti.
Art.6
- In conformità con le nuove direttive, il Consorzio si struttura su forme semplici e agevoli, in modo tale che il suo funzionamento non sia frenato da un pesante meccanismo burocratico, tale da inibire le possibilità di reperimento delle risorse e dello svolgimento delle attività.
- Il suo sistema di governo è semplice, efficace ed immediatamente strutturabile.
- Sono Organi di governo l’assemblea ed il consiglio di Amministrazione ed Il Presidente del C.d.A. L’assemblea, composta dai sindaci dei comuni appartenenti al consorzio, che possono essere rappresentati da un loro delegato, ha funzioni deliberative e di indirizzo vincolanti per il Consiglio di Amministrazione;
- l’assemblea elegge un suo presidente ed un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- All’assemblea partecipa anche il presidente del consorzio (del C.d.A.) o un suo delegato.
- Il Consiglio di Amministrazione, composto dal presidente e da altri quattro membri nominati dall’Assemblea Consortile.
- Il presidente è eletto dai sindaci dei comuni appartenenti al consorzio e dura in carica cinque anni. Il mandato è rinnovabile.
- Uno dei membri del consiglio di Amministrazione deve necessariamente ricoprire il ruolo di vice presidente che viene nominato dal Presidente.
- Le funzioni dei componenti tale organo sono quelle concernenti le materie rilevanti promosse dal consorzio medesimo; deleghe necessarie sono quelle concernenti gli aspetti sociali ed assistenziali, di promozione turistico-culturale, di sviluppo urbanistico-infrastrutturale e di bilancio.
- La carica di presidente e di componente del consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualunque altra carica amministrativa e politica ricoperta all’interno del territorio della Unione Europea.
- I membri del consiglio di Amministrazione e dell’assemblea non hanno diritto ad alcuna indennità ma solo al rimborso delle spese secondo quanto stabilito dal regolamento interno e comunque in conformità alla normativa vigente dello Stato e della Regione.
Art..7
- Il consorzio ha una propria dotazione organica secondo le norme vigenti e si avvale anche in caso di necessità e di mancanza di adeguato personale interno dei dipendenti dei comuni appartenenti che sono tenuti a fornire supporto amministrativo e logistico, anche sulla base di redigendo regolamento interno.
- Tale regolamento ha la funzione di regolare, in maniera esauriente ma agevole e snella e non burocraticamente appesantita, il consorzio per la struttura organizzativa interna.
- Il regolamento è approvato dall’assemblea su proposta di schema del consiglio direttivo.
Art.8
1) I rappresentanti degli Enti durano in carica per tutto il periodo di permanenza nel mandato elettivo e comunque fino alla comunicazione dell’insediamento del nuovo Sindaco o Commissario.-
Art.9
- L’Assemblea elegge nel suo seno il proprio Presidente. Elegge, altresì, il Consiglio Di Amministrazione ed il Presidente del Consorzio (C.d.A.).
- Non sono eleggibili nel Consiglio Di Amministrazione i componenti dell’Assemblea, i Sindaci, gli Assessori ed i consiglieri dei Comuni Consorziati.
- Il Consiglio Di Amministrazione si compone di 5 membri, compreso il Presidente.
- Tutti vengono eletti con l’osservanza delle norme stabilite dalla vigente legislazione in tema di autonomie locali in Sicilia.
Ogni Consigliere vota per un nominativo.
A parità di voti viene eletto il più anziano per età. In caso di rinnovo parziale del C.d.A. Si considera più anziano il componente eletto cronologicamente prima.
Art.10
- L’Assemblea nomina un revisore, per i necessari controlli contabili.
- Il Revisore dei conti viene eletto con le modalità previste dalla vigente normativa per i Comuni.
Art.11
1) Per l’elezione del Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Di Amministrazione, nonchè per le rispettive competenze, per la revoca e sfiducia e per le dimissioni si applicano le vigenti norme dell’ordinamento enti locali, nonchè ogni altra normativa speciale sopravvenuta.
Art.12
1) Segretario del Consorzio è un Segretario di uno dei Comuni facenti parte del Consorzio, nominato dal Presidente del C.d.A. previa intesa col Sindaco del Comune presso cui il segretario svolge le proprie funzioni o ne è capo fila (segreteria associata).
2)Per il servizio di tesoreria del Consorzio si provvederà ai sensi dell’art. 210 del D. L.vo 18/8/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.13
1) Il Presidente dell’Assemblea presiede e dirige i relativi lavori, convoca la stessa nei casi previsti dal presente statuto , dispone la diramazione degli avvisi e può partecipare alle riunioni del Consiglio Di Amministrazione senza diritto al voto.
Art.14
1) L’Assemblea si riunisce per trattare gli argomenti di propria competenza:
- per determinazione del suo Presidente;
- per richiesta del Presidente del Consiglio Di Amministrazione;
- per domanda motivata di un terzo dei componenti dell’assemblea in carica.
- In tali casi la riunione dell’Assemblea deve avere luogo entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, o dalla determinazione del Presidente o dalla richiesta del Presidente del C.d.A.
- Per la seduta dell’Assemblea del Consorzio, relativa alla elezione delle cariche, provvede il Sindaco presidente uscente 30 giorni prima della scadenza del quinquennio di durata degli organi decorrenti dalla data di esecutività dell’atto deliberativo della loro nomina.
- Ove il Sindaco-Presidente non provveda nel predetto termine è autorizzato alla convocazione dell’Assemblea il Vice presidente dell’assemblea e quindi il Sindaco del Comune consorziato con il maggior numero di abitanti.
- Per la validità di ogni seduta dell’Assemblea in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica.
- La seconda convocazione è fissata a distanza di un ora dalla prima e la seduta è valida qualora vi intervengano 2/5 dei componenti , ivi incluso il Presidente.
(art.30 1.r. 6/3/1986,n.9)
- Alle deliberazioni dell’Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, anche per quanto attiene l’istruttoria, i pareri, la forma, le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
Art.15
- Il Presidente del Consiglio Di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio e convoca e presiede detto organo collegiale.
- Il Consiglio Di Amministrazione compie tutti gli atti che dalla legge, dallo statuto e dalla convenzione non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Consorzio e del Segretario.
- Alle deliberazioni del Consiglio Di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale.
Art.16
- Il personale da adibire presso il Consorzio sarà reclutato mediante pubblici concorsi in base alla previsione della dotazione organica.
- Nelle more e nel caso in cui il Consorzio non disponesse di personale con adeguate professionalità verranno utilizzati dipendenti dei Comuni consorziati, previa apposita autorizzazione di temporaneo incarico da parte delle amministrazioni di provenienza competenti.
- Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche temporaneamente di altro personale degli Uffici e degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate.
- Agli oneri per il pagamento degli emolumenti dovuti al personale incaricato, compreso il Segretario, provvede per tutta la durata dell’incarico il Consorzio, che ne fissa la misura con delibera del Consiglio Di Amministrazione consortile in applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
Art.17
1) Per le progettazioni delle opere da eseguirsi, il Consorzio si avvarrà normalmente dell’opera dei tecnici facenti parte degli U.T.C. dei Comuni consorziati all’uopo autorizzati dal Comune di provenienza In caso di mancata autorizzazione e/o per motivate specifiche esigenze, di liberi professionisti regolarmente iscritti ai relativi albi professionali o ad istituti o enti pubblici, nominati dal Consiglio Di Amministrazione.
Art.18
- Alle spese per il funzionamento del Consorzio si provvederà mediante concorso dei Comuni aderenti e contributi di altri enti che provvederanno a iscrivere nei rispettivi bilanci la somma annua che sarà stabilita dalla convenzione ed annualmente adeguata dall’Assemblea Consortile.
- La quota di partecipazione dei Comuni sarà determinata sulla base dei mezzi finanziari che risulteranno effettivamente necessari per l’espletamento dei vari servizi, tenuto conto di quelli in ciascun anno attivati e,qualora materialmente quantificabile in relazione alla diversa fruizione quantitativa e qualitativa da parte di ciascun Comune.
- La quota di partecipazione di ciascun Comune viene fissata con deliberazione dell’assemblea: ciascun Sindaco o suo delegato, disporrà nella adozione delle decisioni di un solo voto con valore paritario.
Art. 19
1) Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere deliberate dalla (maggioranza assoluta) dei componenti.
Art. 20
- In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi motivo, il patrimonio del Consorzio è suddiviso tra i Comuni che, alla stessa data, risulteranno associati.
Art.21
- Il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del soggetto giuridico pubblico istituito con il precitato D.A. n°301/IX del 20/3/84, quale risulta dall’inventario e dagli atti e dai fatti giuridicamente rilevanti che ne attestino la titolarità ed è nella disponibilità di fatto e di diritto del Consorzio con vincolo di destinazione d’uso per il conseguimento delle finalità del Consorzio, in conformità al presente statuto e alle leggi in materia.
2) Si applicano al Consorzio le norme previste per i Comuni. In particolare si applica al Consorzio l’art.230 del D.L.vo 18/8/2000,n.267 e ss.mm.e ii..
- I detti beni al momento dello scioglimento del Consorzio verranno divisi in quote di eguale valore fra i Comuni Consorziati al momento dello scioglimento.
- Il Consorzio può cessare per suo scioglimento e per volontà espressa con atto deliberativo dell’assemblea consortile con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti
Art.22
1) Il Consorzio rimane autorizzato ad avviare ogni utile e/o necessaria azione anche giudiziaria ordinaria per il recupero del credito vantato nei confronti del Comune moroso e comunque nei confronti di tutti i soggetti verso cui vanta dei crediti.
Art.23
1) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi e, particolarmente, le disposizioni contenute nell’ ordinamento amministrativo degli enti locali tempo per tempo vigente nella Regione Siciliana, nelle leggi nazionali e norme europee in quanto applicabili e compatibili.
Art.24
- L’ammissione al Consorzio di un nuovo comune viene deliberata, dall’assemblea consortile espressa a maggioranza assoluta dei componenti, previa richiesta corredata da atto deliberativo consiliare dell’ente richiedente con cui si dichiara espressamente di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nello Statuto e nella convenzione nonché tutte le norme che disciplinano il suo funzionamento
- Con la delibera di ammissione verrà approvata la modifica statutaria nonchè di partecipazione di ciascun Comune.
Art.25
- Il complesso dei rapporti giuridici tempo per tempo vigenti permangono in capo ai singoli comuni fino alla data in ciascuno ne ha fatto parte.
DISCIPLINARE – CONVENZIONE
premesso
– che ai sensi degli artt.25 e 60 della L. 08.06.1990 n° 142 così come recepita in Sicilia con L.R.n° 48 dell’11.12.1991 sì è dovuto procedere alla revisione dei Consorzi costituiti tra Enti Locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla medesima Legge n° 142/1990;
– che questo consorzio vi ha provveduto con deliberazione n. 10 del 10/03/1995;
– che gli artt.24 e 25 della Legge n° 142/1990 prescrivevano che i Comuni che intendessero costituire un Consorzio, unitamente allo Statuto devono approvare una convenzione nella quale
vanno fissati i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
– che i Comuni allora facenti parte del Consorzio hanno deliberato in merito ed hanno manifestato la volontà di costituire un Consorzio di servizi ed a tal fine,unitamente alla convenzione,hanno approvano lo Statuto che ne costituisce, pertanto,a carta fondamentale;
Tutto ciò premesso i Comuni sopra elencati ribadiscono la volontà espressa di fare parte del Consorzio e
CONVENGONO
- Di impegnarsi a realizzare anche se gradatamente la gestione associata dei servizi contemplati nello Statuto Consortile che viene approvato unitamente alla presente convenzione;
- Di fissare la durata del Consorzio fino a quando in forza e con le modalità previste dall’art.20 non venga deliberato il relativo scioglimento;
- Di confermare, allo stato, la quota di contributo annuale in atto vigente che ciascun Comune è tenuto a versare al Consorzio per spese di funzionamento entro il mese di aprile di ciascun anno;
- Di stabilire che il Consorzio debba trasmettere agli Enti aderenti copia di tutti gli atti fondamentali del Consorzio stesso;
- Di consultarsi reciprocamente sulle problematiche consortili almeno semestralmente facendo carico nelle circostanze ai Presidenti dell’Assemblea e del Consiglio Di Amministrazione del Consorzio di riferire sulla attività svolta;
- Di impegnarsi ad utilizzare i beni mobili ed immobili di proprietà e/o di uso del Consorzio per il conseguimento delle finalità statutarie;
- Di rimandare alla vigente legislazione in materia la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti Consorziati per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e dallo Statuto.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente normato dal presente statuto si rinvia alla normativa vigente.
ENTRATA IN VIGORE
La presente modifica entra in vigore immediatamente dopo la adozione degli atti deliberativi di approvazione da parte dei Consigli Comunali appartenenti al Consorzio e della presa d’atto dell’avvenuta conclusione dell’iter procedimentale come sopra descritto da parte del Consiglio Direttivo che dovrà avvenire entro cinque giorni consecutivi dell’ultima deliberazione pervenuta dai Comuni aderenti.
Ultimo aggiornamento
29 Giugno 2022, 18:03