Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi (d.Ass.to EE.LL. Reg. Sicilia 20 Marzo 1984) Città Metropolitana di Messina

Decreto 20 Marzo 1984

Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana  Parte I n.20 del 12.05.1984

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 20 marzo 1984.

Costituzione, tra i comuni di Patti, Floresta, Librizzi,Montagnareale, Raccuja e S. Piero Patti, di un consorzio per l’assetto territoriale e per lo sviluppo turistico e socio‑econo­mico, con sede presso il comune di Patti.

L’ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l’ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con D.P.Reg. del 29 ottobre 1957, n. 3;

Viste le sottospecificate delibere consiliari con le quali i comuni di Patti, Floresta, Librizzi, Montagnareale, Raccuja e S. Piero Patti hanno determinato di costituirsi in consorzio per l’assetto territoriale e per lo sviluppo socio‑economico, approvando il relativo statuto;

‑ delibera n. 42 del 4 maggio 1981 del comune di Patti;

‑ delibera n. 13 del 30 maggio 1981 del comune di Floresta;

‑ delibera n. 5 del 23 gennaio 1981 dei comune di Librizzi;

‑ delibera n. 57 del 3 agosto 1981 del comune di Montagnareale;

‑ delibera n. 12 del 10 febbraio 1981 del comune di Raccuja;

‑ delibera n. 11 del 21 febbraio 1981 del comune S. Piero Patti;

Visto il parere favorevole alla costituzione del consorzio di che trattasi espresso dalla commissione provin­ciale di controllo di Messina con atto n. 62642/53875 del 6 ottobre 1982;

Visto lo schema di statuto adottato dai suddetti comuni e ritenuto di dovere apportare qualche modifica in conformità alle norme dell’O.EE.LL. succitato;

Considerata l’opportunità della costituzione del con­sorzio di che trattasi;

Decreta:

Art. 1

Tra i comuni di Patti, Floresta, Librizzi, Montagna­reale, Raccuja, S. Piero Patti è costituito un consorzio per l’assetto territoriale e per lo sviluppo turistico e socio‑economico, con sede presso il comune di Patti.

Art. 2

E’ approvato il relativo statuto che consta di n. 18 articoli e che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 3

I signori sindaci dei predetti comuni sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto, che sarà.pubbli­cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Palermo, 20 marzo 1984.

LO TURCO

Allegato.

STATUTO DEL CONSORZIO PER L’ASSETTO TERRITORIALE

E PER LO SVILUPPO TURISTICO E SOCIO‑ECONOMICO

TRA I COMUNI DI PATTI, FLORESTA, LIBRIZZI,

MONTAGNAREALE, RACCUJA E SAN PIERO PATTI

Art. 1

Ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e 27 del vigente ordinamento amministrativo degli EE.LL. della Regione siciliana, approvato con D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, confermato con legge regionale 15 rnarzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni apportate con legge regionale 21 febbraio 1976, n.1, è costituito un consorzio facoltativo tra i comuni di Floresta, Librizzi, Montagnareale,  Patti, San Piero Patti e Raccuja sotto la denomina­zione « Consorzio per l’assetto territoriale e per lo sviluppo turi­stico e socio‑economico dei comuni di Patti, Floresta, Librizzi, Montagnareale, Raccuja e S. Piero Patti ».

Art. 2

Il consorzio ha sede in Patti presso i locali della casa comunale, ha carattere continuativo e sarà amministrato secondo le norme del presente statuto, dell’ordinamento EE.LL. della Regione siciliana e dalle leggi e regolamenti speciali in materia.

Art. 3

E’ scopo fondamentale del consorzio quello di provvedere allo studio, alla progettazione, alle richieste di finanziamento ed alla realizzazione di quelle opere relative alle finalità del con­sorzio. Come pure quello di incentivare e favorire lo sviluppo di nuove strutturc economiche e produttive, attraverso il rilan­cio dell’agricoltura, la creazione di strutture industriali, di trasformazioni collegati all’agricoltura, alla difesa del suolo e dell’ambiente, al rilancio del turismo ed allo sviluppo dello agroturismo, alla creazione di servizi civili, culturali e sportivi ed alla occupazione nonchè alla realizzazione di una arteria viaria a scorrimento veloce che attraverso la valle del Timeto colleghi i centri ed i territori montani e collinari all’autostrada Messina‑Palermo svincolo di Patti.

Art. 4

Sono organi del consorzio:

  1. l’assemblea;
  2. il consiglio di amministrazione;
  3. il presidente.

Art. 5

L’assemblea è composta di tre consiglieri comunali per ogni comune di cui due appartenenti alla maggioranza ed uno appar­tenente alla minoranza, espressi, rispettivamente, i primi dalla maggioranza ed il secondo dalla minoranza ed eletti dai consigli comunali con l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 202 del­l’ordinamento EE.LL. della Regione siciliana. Sono, altresì, com­ponenti di diritto dell’assemblea i sindaci in carica nei vari comuni.

Art. 6

I rappresentanti elettivi durano in carica 5 anni e sono rielegibili .

In caso di decesso, di revoca di mandato da parte dei rispet­tivi consigli comunali o di decadenza per disposizione di legge, dovranno essere nominati in sostituzione altri rappresentanti, sempre nello stesso rapporto.

Art. 7

L’assemblea elegge nel proprio seno il presidente ed il con­siglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione si compone del presidente e di n. 6 membri eletti dall’assemblea con l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 202 dell’ordina­mento amministrativo EE.LL. Reg. sic.

Il consiglio di amministrazione è eletto dall’assemblea nel suo seno.

Ogni consigliere vota per sei nominativi.

Ogni comune ha diritto ad essere rappresentato nel consiglio di amministrazione.

Art. 8

L’assemblea elegge il collegio dei revisori, composto di tre membri estranei al consiglio di amministrazione.

Art. 9

Per l’elezione del presidente, del consiglio di amministra­zione, nonchè per le rispettive competenze, per la revoca e sfidu­cia e per le dimissioni si applicano gli aitt. 207, 153 e 73 del vigente ordinamento enti locali. Non possono accedere alle cari­che degli organi del consorzio coloro i quali abbiano una lite pendente con il consorzio medesimo.

Art. 10

Segretario del consorzio è il segretario di uno dei comuni consorziati, nominato con deliberazione dell’assemblea consortile.

Per il servizio di tesoreria del consorzio si provvederà ai sensi dell’art. 106 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e suc­cessive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni bimestre

Nelle sessioni ordinarie si approvano il bilancio preventivo dall’1 gennaio al 31 dicembre e i conti consuntivi relativi all’esercizio precedente.

Quando si ravvisano ragioni di necessità tali da rendere in. differibile la trattazione di determinati affari, l’assemblea può riunirsi in sessione straordinaria:

1) per determinazione del presidente;

2) per deliberazione del consiglio di amministrazione;

3) per domanda motivata di un terzo dei componenti della assemblea in carica. In tale caso la riunione dell’assemblea deve avere luogo entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, dalla deliberazione del consiglio di amministrazione o dalla determinazione del presidente.

Per la prima seduta dell’assemblea del consorzio relativa alla elezione delle cariche provvede il sindaco del comune sede del consorzio e ciò, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal primo giorno in cui saranno divenute esecutive le deliberazioni dei consigli dei comuni per elezione dei propri rappresentanti.

Ove il sindaco non provvede, è autorizzato alla convocazione dell’assemblea il rappresentante più anziano per età fra i rap­presentanti eletti a norma dell’art. 5

Per la validità di ogni seduta dell’assemblea in prima con­vocazione occorre la presenza della maggioranza dei propri com­ponenti in carica.

La seconda convocazione può essere fissata anche a distanza di un’ora dalla prima e la seduta è valida qualora vi interven­gano non meno dei 2/5 dei componenti in carica. Si fa luogo in corso d’esercizio al rinnovo dell’intera assemblea del con­sorzio, quando l’assemblea medesima abbia perduto per morte, dimissione o altre cause, la metà dei propri componenti.

Art. 12

Il personale da adibire presso il consorzio sarà tra i dipen­denti dei comuni facenti parteal consorzio, previa apposita de­liberazione di temporaneo incarico da parte delle amministra­zioni competenti. .

In casi straordinari o di necessità deliberati dall’assemblea, si potrà in seguito formare un organico da assegnare esclusiva­mente con concorsi pubblici.

Agli oneri per il pagamento degli emolumenti dovuti al per­sonale incaricato, compreso il segretario, provvede per tutta la durata dell’incarico il consorzio che ne fissa la misura con delibera dell’assemblea consortile.

Art. 13

Per le progettazioni delle opere da eseguirsi, il consorzio si avvarrà dell’opera di liberi professionisti regolarmente iscritti ai relativi albi professionali o ad istituti o enti pubblici nomi­nati dal consiglio di amministrazione.

Le competenze tecniche di progettazione e direzione lavori graveranno esclusivamente sull’importo di progetto e la liqui­dazione relativa avverrà esclusivamente se ed in quanto l’opera verrà approvata e successivamente finanziata, mentre per la direzione le competenze verranno liquidate se ed in quanto l’opera verrà realizzata.

Art. 14

Alle spese per il funzionamento del consorzio si provvederà mediante concorso dei comuni aderenti che provvederanno ad iscrivere nei rispettivi bilanci per il primo esercizio finanziario del consorzio la somma annua di L. 500 per ogni abitante, sulla base della popolazione legale, nonchè mediante ogni altra entrata consentita dalla legge.

A partire dal 2° esercizio finanziario del consorzio, la quota contributiva dei comuni sarà determinata sulla base dei mezzi finanziari che risulteranno effettivamenti necessari per il fun­zionamento del consorzio. Le spese relative al funzionamento saranno ripartite tra i comuni consorziati in base alla popo­lazione residente in base ai dati dell’ultimo censimento.

Art. 15

Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere deliberate dai consigli comunali dei comuni consorziati ai sensi degli artt. 206 e 26 dell’ordinamento EE.I.L.

Art. 16

In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi motivo il patrimonio del consorzio è suddiviso tra i comuni che, alla stessa data, risulteranno associati, in ragione degli apporti pro­venienti da ciascuno di essi.

Art. 17

Il consorzio rimane autorizzato ad avviare ogni utile o neces­saria azione giudiziaria ordinaria per il recupero del credito vantato nei confronti del comune moroso.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto volgono le leggi e, particolarmente, le disposizioni contenute nel vigente ordinamento amministrativo degli enti locali nella Re­gione siciliana, in quanto compatibili.

Visto: LO TURCO

Ultimo aggiornamento

23 Gennaio 2019, 18:16